Termini e Condizioni del programma di affiliazione Marketers

PREMESSE

1) La società Marketers Company Srl, di seguito Merchant, svolge servizi di formazione nel settore del marketing, digital marketing, social media marketing e business e commercializza corsi, webinar, workshop o eventi distribuiti sia nella forma digitale (tramite applicazioni web connesse alla rete internet) che nella forma analogica (con la presenza fisica degli acquirenti).

2) L'affiliato è un professionista indipendente, e ha le competenze e le risorse necessarie per offrire e promuovere la vendita dei prodotti commercializzati dalla Marketers Company Srl a soggetti terzi.

Tutto ciò premesso le parti intendono stipulare il seguente accordo contrattuale (anche denominato “accordo”).

***

ACCORDO

ART. 1 – PREMESSE E CONTRATTO

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente contratto con il termine “prodotto” o “prodotti” si intende in via esemplificativa e non esaustiva: membership, corsi, webinar, workshop o eventi distribuiti sia nella forma digitale (tramite applicazioni web connesse alla rete internet) sia nella forma analogica (con la presenza fisica degli acquirenti).

2.2. Ai fini del presente contratto con il termine “Merchant” si intende il soggetto che realizza, commercializza o vende corsi, webinar, workshop o eventi distribuiti sia nella forma digitale (tramite applicazioni web connesse alla rete internet) sia nella forma analogica (con la presenza fisica degli acquirenti).

2.3. Ai fini del presente contratto con il termine “Affiliato” si intende il soggetto, sia persona fisica o persona giuridica, che svolge attività di promozione dei prodotti offerti dal “Merchant” dietro il pagamento di un compenso percentuale subordinato alla conclusione della vendita.

2.4. Ai fini del presente contratto con il termine “lead” si intende una persona fisica o una persona giuridica informata, tramite l’attività dell'affiliato, della vendita di un prodotto commercializzato dal Merchant.

2.5. Ai fini del presente contratto con il termine programma di affiliazione Marketers si intende il numero complessivo di regole e procedure create dalla società Marketers Company Srl che regolano l’attività di promozione e vendita di corsi, webinar, workshop o eventi distribuiti sia nella forma digitale (tramite applicazioni web connesse alla rete internet) sia nella forma analogica (con la presenza fisica degli acquirenti) svolta da collaboratori, docenti, e/o professionisti esterni o società esterne a Marketers Company Srl.

ART. 3 – ATTIVITA’ DELL'AFFILIATO: MODALITÀ’

3.1. L'affiliato svolgerà, senza vincolo di subordinazione ed in modo del tutto libero ed incondizionato, “attività di promozione” dei prodotti realizzati e/o commercializzati dal Merchant, tramite i siti di proprietà dello stesso Merchant o tramite store di terze parti, utilizzati dal Merchant.

3.2. Ai fini del presente contratto per “attività di promozione” si intende l’attività di comunicazione, tramite “strumenti online” (a titolo esemplificativo, articoli su blog, post sui social, email, messaggi via chat) con cui un soggetto (definito “affiliato”) informa una persona fisica o una persona giuridica (definito “lead”) dell’esistenza di un prodotto potenzialmente utile per lo stesso “lead”.

3.3. Per svolgere l'attività di affiliato è necessario che il soggetto sia iscritto alla membership Marketers Pro. 

ART. 4 – ATTIVITA’ DELL'AFFILIATO: COMPENSO

4.1. L'affiliato non percepirà alcun compenso per l’attività di promozione svolta, e maturerà un compenso percentuale solo nel caso in cui il “lead” (soggetto interessato all’acquisto del prodotto), dovesse procedere con l’acquisto di uno o più prodotti.

4.2. Ad avvenuto acquisto eseguito dal “lead” procurato dall'affiliato, il Merchant riconoscerà all'affiliato i compensi indicati all'interno dell'area affiliati.

4.3. L'affiliato potrà richiedere il pagamento dei compensi raggiunta la soglia di 300€. Tale compenso sarà versato dal Merchant in favore dell'affiliato entro il giorno 30 del mese successivo alla ricezione della fattura. La richiesta potrà pervenire una volta al mese.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO SUI PRODOTTI

5.1. Le parti concordano che il prezzo dei prodotti venduti e commercializzati dal Merchant sarà determinato unilateralmente dallo stesso Merchant, secondo dei criteri soggettivi ed insindacabili, senza che l'affiliato possa richiedere la modifica, l’aumento o la riduzione dello stesso prezzo.

5.2. Le parti stabiliscono che il Merchant potrà decidere, in modo autonomo ed insindacabile, se applicare riduzioni del prezzo o “codici sconto” sui prodotti che verranno promossi dall'affiliato.

ART. 6 – ACCONTI RICEVUTI

6.1. Nel caso in cui il prodotto offerto dal Merchant non sarà saldato immediatamente dal “lead”, ma sarà preceduto dal versamento di un acconto, il Merchant sarà obbligato a versare all'affiliato solo la % , individuata nell’allegato 1, dell’acconto ricevuto (la cifra dovrà essere comprensiva di IVA), e verserà il resto del compenso quando il “lead” eseguirà il saldo, anche nel caso di pagamento rateale o nel caso in cui il prodotto acquistato dai terzi consista nell’accesso ad “membership” con pagamento mensile.

6.2. Ai fini del presente contratto con la parola “membership” si intenderà uno spazio virtuale riservato a cui gli utenti possono accedere, divenendo “membri”, dietro il pagamento di un compenso mensile o annuale.

ART. 7 – MANCATA RETRIBUZIONE

7.1. Qualora l’attività di promozione svolta dall'affiliato non dovesse generare nessun pagamento da parte del “lead”, il Merchant non sarà obbligato, in alcun modo:

  • a retribuire l’attività di promozione svolta dall'affiliato;
  • a rimborsare eventuali spese sostenute dall'affiliato per lo svolgimento dell’attività di promozione.

ART. 8 – REGOLE DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE MARKETERS

8.1. L'affiliato si impegna a rispettare le regole del programma di affiliazione Marketers, qui di seguito elencate.

  1. L'affiliato si impegna a comunicare i propri messaggi promozionali, utilizzando un linguaggio e uno stile comunicativo che sia corrispondente al linguaggio e allo stile comunicativo di Marketers Company Srl, perseguendo gli stessi valori ed i principi etici dell'azienda quali ad esempio: verità, trasparenza, professionalità, correttezza, buona fede. Nell’adempimento degli obblighi del presente paragrafo l'affiliato dovrà usare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 c.c.
  2. L'affiliato non potrà utilizzare contenuti orali, scritti, audio o video che contengano promesse sul raggiungimento di obiettivi impossibili o irrealizzabili, sia con riferimento ai risultati economici sia con riferimento ai risultati professionali e lavorativi.
  3. In particolare L'affiliato si impegna a non utilizzare contenuti orali, scritti, audio o video che contengano promesse sulla possibilità che i prodotti offerti dal Merchant possano consentire agli acquirenti di acquisire uno status economico di benessere entro una determinata data. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Merchant considererà lesive delle regole del programma di affiliazione le frasi che prometteranno al lead di “diventare ricco entro un certo lasso di tempo” o che prometteranno la sicurezza di trovare lavoro o altre opportunità di business.
  4. In nessun caso L'affiliato può fornire informazioni false o fuorvianti sui prodotti del Merchant, sulla Società Marketers Company Srl e sui relativi componenti o collaboratori, sulle società controllate da Marketers Company Srl e sui relativi componenti o collaboratori, che siano state comunicate a terzi al solo scopo di concludere una vendita e conseguentemente maturare il diritto a ricevere il compenso percentuale disciplinato dall’art. 4 del presente contratto.
  5. Nello svolgimento dell’attività di promozione disciplinata dal presente contratto, l'affiliato si impegna ad utilizzare contenuti orali, scritti, audio o video e uno stile comunicativo che siano identici o assimilabili (attraverso l’uso di sinonimi o termini che posseggano un significato simile) ai contenuti orali, scritti, audio o video che sono presenti nelle pagine di vendita utilizzate dal Merchant per la vendita dei prodotti.
  6. In qualsiasi momento il Merchant può chiedere, attraverso messaggio email o pec, un resoconto all'affiliato circa il modo in cui lo stesso sta svolgendo l’attività di promozione dei prodotti offerti dal Merchant.
  7. In caso di richiesta di resoconto di cui al precedente punto, formulata dal Merchant nei confronti dell'affiliato, l'affiliato avrà l’obbligo di riscontrare la richiesta, a mezzo email o pec, entro e non oltre 7 giorni dalla data della richiesta. La risposta dell'affiliato dovrà essere scritta e dettagliata e dovrà informare il Merchant su quali canali, piattaforme social, o siti web, l'affiliato sta utilizzando per la promozione dei prodotti. L'affiliato dovrà comunicare al Merchant i link dei siti web o dei profili social utilizzati per lo svolgimento dell’attività di promozione in modo che il Merchant possa verificare se i contenuti promozionali pubblicati rispettino le regole del presente programma.
  8. Senza un consenso esplicito del Merchant, l'affiliato non potrà utilizzare servizi di pubblicità a pagamento (su Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Tik Tok, o altre piattaforme simili) per la promozione dei prodotti del Merchant. Le eventuali attività promozionali a pagamento svolte dall'affiliato dovranno essere preventivamente concordate in via scritta con il Merchant, tramite email o pec.
  9. Nel caso in cui Marketers stia promuovendo o lanciando un nuovo prodotto ai potenziali clienti iscritti nelle liste email di proprietà di Marketers, l'affiliato non potrà promuovere il nuovo prodotto a partire dalla data di invio della mail con cui Marketers darà inizio all’attività di promozione e/o lancio del prodotto e sino ai 15 giorni successivi. Trascorsi i 15 giorni (successivi alla data di invio della mail con cui Marketers darà inizio all’attività di promozione e/o lancio del prodotto), dal sedicesimo giorno in poi, l'affiliato potrà svolgere attività di promozione del prodotto. Le eventuali provvigioni maturate dall'affiliato per la vendita del nuovo prodotto, dalla data di invio della mail con cui Marketers darà inizio all’attività di promozione e/o lancio del prodotto e sino ai 15 giorni successivi, non verranno riconosciute in favore dell'affiliato.

8.2. Il Merchant sarà legittimato ad applicare nei confronti dell'affiliato la sanzione dell’espulsione dal programma di affiliazione Marketers nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui l'affiliato lanciasse dei prodotti che siano simili, assimilabili o che ricadano nella stessa area di competenza dei prodotti commercializzati e venduti dal Merchant;
  2. nel caso in cui l'affiliato svolga attività professionali con società che siano in competizione con il Merchant e non autorizzate mediante mail o pec preventivamente;
  3. nel caso in cui l'affiliato arrechi un danno economico, materiale, o un danno reputazionale o di immagine nei confronti del Merchant attraverso comportamenti, parole, azioni e contenuti pubblicati sul web in qualsiasi forma (scritta, audio, video);
  4. nel caso in cui l'affiliato svolga attività di promozione troppo invasiva e unicamente finalizzata ad ottenere delle commissioni su uno o più prodotti (il livello di invasività sarà giudicato in modo personale ed insindacabile dal Merchant senza il coinvolgimento dell'affiliato);
  5. nel caso in cui l'affiliato pubblichi il proprio “link referral” (ovvero il link che contiene un codice associato all'affiliato) sul web, all'interno delle Community o degli spazi virtuali di proprietà del Merchant (creati su tutte le piattaforme web esistenti), sia sotto forma di contenuto principale (post, articolo, video, documento, e altri contenuti simili) sia sotto forma di contenuto accessorio (commento ad un post o ad un articolo, commento ad un video, e altri contenuti simili);
  6. nel caso in cui l'affiliato rivesta la qualifica di “docente” per il Merchant, qualora lo stesso affiliato interrompa di pubblicare contenuti informativi dentro le Community e gli spazi virtuali di proprietà del Merchant (creati su tutte le piattaforme web esistenti) senza alcuna giustificazione;
  7. nel caso in cui l'affiliato rivesta la qualifica di “docente” per il Merchant, qualora lo stesso affiliato si rifiuti di partecipare come speaker a eventi organizzati dal Merchant (come ad es. i webinar di nome “Marketers Onair” e altre attività simili o assimilabili);

8.3. Le parti concordano che nel caso in cui l'affiliato non dovesse più ricoprire la qualifica di “docente” nell’interesse del Merchant, per qualsiasi motivo (come ad esempio la risoluzione, scadenza, interruzione del contratto di collaborazione come “docente”), il Merchant avrà diritto di risolvere il presente contratto, senza che l'affiliato possa contestare tale decisione, con la conseguenza che l'affiliato non avrà più diritto al riconoscimento delle commissioni, maturate in data successiva alla data di comunicazione della risoluzione. Per comunicare la risoluzione del contratto ai sensi del presente art. 8.3, il Merchant comunicherà la decisione tramite messaggio email o pec che conterrà l’intenzione di risolvere il presente contratto ai sensi della clausola n. 8.3.

8.4. In ogni caso il Merchant potrà modificare le regole contenute nel programma di affiliazione Marketers, e il compenso percentuale indicato all’articolo 4 del presente contratto, in modo autonomo e senza il coinvolgimento dell'affiliato, per motivi di carattere aziendale e per motivi legati allo stato patrimoniale dello stesso Merchant.

8.5. Nel caso in cui il Merchant decidesse di modificare il compenso percentuale indicato all’articolo 4 del presente contratto, per motivi di carattere aziendale e per motivi legati allo stato patrimoniale dello stesso Merchant, lo stesso Merchant avrà l’obbligo di comunicare all'affiliato la modifica tramite email o messaggio di posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dai successivi art. 9.1 e 9.2.

8.6. Ad avvenuta notifica della comunicazione di modifica del compenso percentuale indicato all’articolo 4 del presente contratto, il contratto potrà essere risolto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 9.3..

8.7. In caso di violazione delle regole e delle condizioni contenute nel programma di affiliazione Marketers, il Merchant potrà erogare nei confronti dell'affiliato le seguenti sanzioni:

  1. esclusione definitiva dell'affiliato dal programma di affiliazione Marketers;
  2. esclusione a tempo determinato dell'affiliato dal programma di affiliazione Marketers;
  3. non riconoscimento del compenso percentuale di cui all’art. 4, quando anche solo alcune delle commissioni siano state maturate in maniera illegittima e contraria alle regole e delle condizioni contenute nel programma di affiliazione Marketers;
  4. cancellazione e annullamento di alcune commissioni maturate dal'affiliato in maniera illegittima.
  5. violazione dei punti contenuti nell’articolo 12.3 del presente contratto

8.8. In caso di cancellazione delle provvigioni maturate, dovuta all’applicazione delle sanzioni indicate nel precedente punto, il Merchant avrà il diritto di trattenere le provvigioni cancellate, a titolo di risarcimento del danno, salvo il maggior danno subito che potrà essere richiesto in sede giudiziale.

8.9. Ai fini del presente contratto il Merchant potrà erogare le superiori sanzioni in modo discrezionale e autonomo e senza alcun preavviso nei confronti dell'affiliato.

8.10. Dopo l’applicazione delle sanzioni, il Merchant avviserà l'affiliato dell’applicazione della sanzione tramite messaggio email, che conterrà il motivo dell’applicazione della sanzione.

8.11. Le parti concordano che nel caso in cui l'affiliato non dovesse più essere iscritto a Marketers Pro, il Merchant avrà diritto di risolvere il presente contratto, senza che l'affiliato possa contestare tale decisione, inoltre l'affiliato non avrà più diritto al riconoscimento delle commissioni.

ART. 9 – MODIFICA DELLE REGOLE

9.1. Le parti concordano che (i) le regole contenute nel programma di affiliazione Marketers (art. 8 del presente contratto), e (ii) le clausole contenute nel presente contratto, potranno essere modificate in qualsiasi momento e in modo unilaterale da parte del Merchant, senza che l'affiliato possa contestare alcuna modifica adottata.

9.2. Nel caso in cui il Merchant apporterà delle modifiche unilaterali alle (i) regole contenute nel programma di affiliazione Marketers (art. 8 del presente contratto), e alle (ii) clausole contenute del presente contratto, così come indicato all'art. 9.1., le parti si impegnano a seguire la seguente procedura operativa:

  1. a) il Merchant si impegna a comunicare all'affiliato le modifiche apportate attraverso l'invio di una pec o di una lettera raccomandata ar;
  2. b) L'affiliato si impegna a riscontrare la comunicazione pec dell'affiliato, inviando il seguente testo: “Il sottoscritto, in proprio e nella qualità di firmatario o di rappresentante legale del firmatario del contratto di collaborazione stipulato con la società Marketers Company Srl, dichiara ai sensi degli art. 9.1 e 9.2 del contratto di collaborazione, di aver letto e accettato le modifiche apportate al programma di affiliazione Marketers e dichiara di non avere nessuna osservazione e/o contestazione in merito alla modifica“.

9.3. Resta inteso che, nel caso in cui il Merchant dovesse apportare ai sensi degli art. 9.1 e 9.2. delle modifiche peggiorative sul compenso indicato all'art. 4 del presente contratto, l'affiliato potrà rifiutarsi di accettare la modifica e sarà legittimato a richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17.3 del presente contratto.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ’ DI PROMOZIONE

10.1. Ai fini del presente contratto l’attività di promozione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

  • dopo la firma del presente accordo il Merchant provvederà a creare un “link affiliato” associato all'affiliato;
  • Se l’azione di acquisto compiuta da un “lead”, dovesse provenire dal “link affiliato”, associato all'affiliato, allora il Merchant riconoscerà il compenso percentuale indicato all’art. 4 del presente contratto.

10.2. Ai fini del presente contratto con il termine “link affiliato” si intende un indirizzo web personalizzato contenente un codice o numero identificativo associato al nome o al numero ID dell'affiliato.

10.3. Ogni qualvolta sarà svolta l’attività di promozione, l'affiliato potrà esortare il singolo “lead” a procedere all’acquisto del prodotto tramite il link affiliato.

10.4. Ai fini del presente contratto, l'affiliato avrà diritto a ottenere il compenso di cui all’art. 4 del presente contratto, solo quando il “lead” acquisterà tramite il “link affiliato”, con modalità “last click attribution”. Ne consegue che il compenso non sarà riconosciuto all'affiliato se l’acquisto del prodotto avverrà tramite un link differente rispetto a quello associato all'affiliato.

ART. 11 – DIRITTO DI RESO

11.1. Le parti concordano che il pagamento dei compensi indicati all’art. 4.2 del presente contratto avverrà dopo che saranno trascorsi 40 giorni dall’avvenuto pagamento del lead, soltanto nel caso in cui il lead non abbia esercitato il diritto di reso.

11.2. Nel caso in cui il lead (che ha acquistato un prodotto offerto o commercializzato dal Merchant tramite il link affiliato associato all'affiliato) dovesse esercitare il diritto di reso, il Merchant non sarà tenuto a versare all'affiliato il compenso indicato all’art. 4.2.

11.3. In ogni caso l'affiliato sarà obbligato alla restituzione del compenso indicato all’art. 4.2. del presente contratto, nel caso in cui un lead dovesse ottenere il diritto al rimborso alla restituzione dell’importo versato, tramite azione giudiziaria e/o contenzioso stragiudiziale.

ART. 12 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ’

12.1. Le parti concordano reciprocamente che il Merchant non sarà ritenuto responsabile per l’uso improprio di dati effettuato dall'affiliato che possa comportare una violazione e/o errata applicazione delle norme contenute nel decreto Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel regolamento UE N. 679/2016 (GDPR).

12.2. Le parti concordano reciprocamente che il Merchant non sarà ritenuto responsabile, nei confronti dei clienti e/o potenziali clienti (o anche definiti “lead”) acquisti grazie all’attività dell'affiliato, per le comunicazioni errate e/o false fornite dallo stesso affiliato durante l’attività di promozione.

12.3. Le parti concordano reciprocamente che il Merchant non sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'affiliato in caso di:

  • Violazione da parte dell'affiliato di normative e condizioni generali di uso di piattaforme pubblicitarie utilizzate per l’attività di promozione;
  • Violazione da parte dell'affiliato di normative e condizioni generali di uso per l’uso di immagini o informazioni coperte dal diritto di autore.

12.4. Ai fini del presente contratto, l'affiliato dichiara di aver letto e approvato le “Condizioni generali di uso” fornite dal Merchant (e allegate al presente contratto), e dichiara di rispettarne il contenuto.

12.5. L'affiliato dichiara di essere consapevole che l’acquisto dei prodotti del Merchant tramite il link associato allo stesso affiliato potrebbe non essere conteggiato e/o attribuito allo stesso affiliato nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui i lead interessati all’acquisto dei prodotti del Merchant dovessero effettuare gli acquisti tramite un browser munito di “ad blocker”;
  2. nel caso in cui i lead interessati all’acquisto dei prodotti del Merchant dovessero effettuare gli acquisti cancellando i cookie dal browser utilizzato per l’acquisto;
  3. in tutti gli altri casi in cui possa verificarsi un errore tecnico e/o informatico non causato dall’attività del Merchant e dai software utilizzati dallo stesso Merchant.

12.6. Ai fini del presente contratto con il termine “ad blocker” si intende un software che permette di bloccare nel browser del visitatore l’esecuzione degli script informatici presenti su una pagina web. Ai fini del presente contratto con il termine “cookie” si intende un frammento di codice informatico che viene installato sul dispositivo di navigazione dell’utente, quando quest’ultimo autorizza la sua installazione.

12.7. Nel caso in cui l’acquisto dei prodotti del Merchant, effettuato da un lead tramite il link associato all'affiliato, non sia conteggiato e/o attribuito allo stesso affiliato per i casi indicati all’art. 12.5, le parti concordano che l'affiliato non avrà diritto a percepire il compenso indicato all’articolo 4 del presente contratto, senza che il Merchant possa essere ritenuto responsabile per la mancata attribuzione della vendita.

ART. 13 – PROCEDURA DI PAGAMENTO

13.1. Le parti concordano che la procedura di pagamento si svolgerà nel seguente modo:

  1. non appena il “lead” effettuerà il pagamento del prodotto offerto o commercializzato dal Merchant tramite il link affiliato associato, l'affiliato avrà diritto al compenso di cui all’art. 4 del presente contratto dopo che saranno trascorsi 40 giorni dall’acquisto del lead, a patto che lo stesso pagamento del “lead” vada a buon fine (non verrà riconosciuto un diritto al compenso in caso di pagamenti non processati, non perfezionati, o in caso di storno o resi);
  2. dopo il pagamento del lead il Merchant comunicherà all'affiliato tramite una piattaforma di proprietà del Merchant che l’acquisto del lead è andato a buon fine;
  3. L'affiliato dovrà emettere la relativa fattura ed inviarla tramite l’apposita sezione della piattaforma, che conterrà la seguente causale “Commissioni maturate [nome affiliato][periodo di riferimento]”

13.2. Il calcolo del compenso percentuale da riconoscere all'affiliato sarà effettuato sull’importo totale (comprensivo di IVA) indicato nelle pagine di vendita pubblicate e gestire dal Merchant e la relativa fattura sarà da emettere sull’importo conseguente già comprensivo di iva.

ART. 14 – PATTO DI NON CONCORRENZA

14.1. L'affiliato si impegna a non svolgere in proprio, per tutta la durata del presente contratto, le attività svolte dal Merchant tra le quali figurano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. vendita e commercializzazione di corsi sia nella forma digitale (tramite applicazioni web connesse alla rete internet) sia nella forma analogica (con la presenza fisica degli acquirenti) che abbiano come oggetto gli stessi temi trattati dai corsi venduti dal Merchant, solo nel caso in cui l'affiliato rivesta la qualifica di docente nell’interesse della società Marketers Company Srl;
  2. vendita e commercializzazione di webinar sia nella forma digitale (tramite applicazioni web connesse alla rete internet) sia nella forma analogica (con la presenza fisica degli acquirenti) che abbiano come oggetto gli stessi temi trattati dai webinar venduti dal Merchant;
  3. vendita e commercializzazione di workshop o eventi sia nella forma digitale (tramite applicazioni web connesse alla rete internet) sia nella forma analogica (con la presenza fisica degli acquirenti) che abbiano come oggetto gli stessi temi trattati dai workshop o eventi venduti dal Merchant.

14.2. Al di fuori dei casi trattati nel precedente punto, nel caso in cui l'affiliato volesse commercializzare o vendere corsi, webinar, workshop o eventi nel settore del marketing, digital marketing, social media marketing e business, avrà l’obbligo di avvisare il Merchant, almeno 60 giorni prima della pubblicazione, commercializzazione, promozione, vendita, lancio del corso, webinar, workshop o evento, in modo che lo stesso Merchant possa valutare se proseguire o interrompere il presente rapporto di collaborazione.

ART. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

15.1. L'affiliato è obbligato non solo ad evitare, ma anche a prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate del Merchant sottoponendole ad ogni opportuna misura di sicurezza. Questo livello di sicurezza e riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.

15.2. L'affiliato dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate del Merchant anche verso i membri della propria organizzazione e che non abbiano necessità di conoscerle ai fini della collaborazione. L'affiliato dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.

15.3. Le Informazioni Riservate saranno protette dall’obbligo di riservatezza a tempo indeterminato, con decorrenza dalla firma del presente Accordo o dalla data di comunicazione delle stesse ad opera del Fornitore e ciò indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.

15.4. Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo all'affiliato alcuna licenza, altro diritto d’uso o altro diritto sulle informazioni o sui software concessi dal Merchant che rimangono, pertanto, di proprietà di quest’ultimo.

15.5. Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d’ora, ad agire in modo che la divulgazione delle Informazioni Riservate (e in particolare la percentuale riconosciuta all'affiliato) rivelate nell’ambito del presente Accordo non vìoli leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

15.6. L'affiliato si impegna a non divulgare a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, le Informazioni riservate e in particolare le informazioni sui compensi e sulle percentuali riconosciute dal Merchant, salvo autorizzazione scritta da parte del Merchant.

15.7. L'affiliato sarà obbligato a tenere indenne il Merchant da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto dell’obbligo di riservatezza.

ART. 16 – DURATA DEL CONTRATTO

16.1. Il presente contratto avrà una durata di 2 anni; il periodo inizierà a decorrere dopo il giorno successivo alla firma dell’accordo.

16.2. Le parti concordano reciprocamente che, alla scadenza del presente contratto, lo stesso verrà rinnovato in modo tacito alle successive scadenze per lo stesso periodo concordato nel precedente capoverso, salvo che una delle due parti non comunichi alla controparte entro 60 giorni prima della scadenza, l’intenzione di non rinnovare il contratto tramite mail o messaggio pec.

ART. 17 – RISOLUZIONE

17.1. Il presente Accordo è soggetto e va interpretato secondo la legge italiana.

17.2. Nel caso in cui una delle parti dovesse violare gli obblighi del presente contratto, l’altra parte avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto.

17.3. In ogni caso, la risoluzione del contratto dovrà essere comunicata alla controparte tramite messaggio pec, con almeno 30 giorni di preavviso.

ART. 18 – CONTESTAZIONI E FORO COMPETENTE

18.1. In caso di contestazioni riguardo il presente contratto, in connessione all’interpretazione o esecuzione, ivi inclusi presunti inadempimenti, del presente Accordo, o controversia che non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all’altra circa il sorgere della contestazione, le parti si impegnano reciprocamente a promuovere una procedura di mediazione e/o di negoziazione assistita per la risoluzione della stessa controversia.

18.2. In caso in controversie sull’interpretazione del presente contratto, fermo restando l’obbligo di cui al precedente punto, il foro competente sarà il Tribunale di Milano.

ART. 19 – APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE

19.1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza riserva anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1. Il Merchant ed l'affiliato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità di quanto previsto dal regolamento UE N. 679/2016 (GDPR), dichiarano di essere stati informati che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente contratto, ed autorizzano sin d’ora il rispettivo trattamento.

Le parti dichiarano di aver letto e accettato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

ALLEGATO A

CONDIZIONI GENERALI D’USO

Utilizzando i siti di proprietà della Società MARKETERS COMPANY SRL e navigando al suo interno, l'affiliato accetta integralmente le presenti Condizioni Generali d’Uso.

  1. DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI SU CONTENUTI

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  1. MARCHI

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  1. DIVIETO DI RIPRODUZIONE

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La violazione delle presenti Condizioni Generali d’Uso o dei Termini del Servizio comporterà l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

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In caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale la società Marketers Company Srl si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti del trasgressore per ottenere la rimozione della condotta illecita e per il risarcimento dei danni subiti.

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  1. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali d’Uso sono regolate e devono essere interpretate secondo le leggi dello Stato Italiano.

In caso di contestazioni sull’interpretazione o applicazione delle condizioni generali di uso, il foro competente per la controversia è il Tribunale di Milano.

  1. MODIFICHE DEL SERVIZIO O VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI

La società Marketers Company Srl ha il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali d’Uso in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi o per adeguarsi a nuove disposizioni di legge e regolamentari.

Qualora una qualsiasi previsione delle presenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l’efficacia delle altre previsioni.

  1. RINUNCIA

Nel caso in cui il contraente non dovesse rispettare le presenti Condizioni Generali d’Uso, rendendosi inadempiente, il mancato esercizio da parte della Società MARKETERS COMPANY SRL del diritto di agire nei confronti del trasgressore, non rappresenta una rinuncia ad agire per la violazione degli obblighi assunti dallo stesso trasgressore.

Le parti dichiarano di aver letto e accettato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 3, 5, 6, 7, 8.

Alessandro Vercellotti

Leggi la storia di Alessandro

Giurisprudenza o giurisprudenza?

A volte penso che non avessi molta voce in capitolo.

Mio padre era notaio e da quando ero nato tutti si aspettavano che facessi lo stesso.

In realtà avevo già una grande passione, quella della comunicazione. Ma per qualcuno nato negli anni ‘80, quello era un mondo ancora troppo distante.

Alla fine sono diventato avvocato.

Gli anni a seguire sono passati tranquilli. Avevo un lavoro sicuro, una moglie e una vita serena.

Arrivato a 33 anni, l’illuminazione. Non riuscivo a togliermi dalla testa una domanda:

“La comunicazione è ancora solo una passione? O può diventare qualcosa di più?”

Era tempo di capirlo. O allora, o mai più.

Dovete sapere che quando scelgo di fare qualcosa però, non conosco mezze misure.

Ho lasciato il mio lavoro e per un anno mi sono dedicato unicamente alla mia formazione.

Master, corsi, social media management, growth hacking…

C’era solo un problema.

Arrivato a ottobre 2017, il mio conto in banca segnava €7,30.

Certo, il marketing mi piaceva. Ma avevo dedicato più di 10 anni della mia vita a un’altra professione e avevo una famiglia alle spalle da mantenere.

Cosa potevo fare?

A gennaio 2018, armato di un enorme scaldacollo e la fotocamera del cellulare, decido di girare il mio primo video per Linkedin sulle mura di Lucca.

Cinque ore dopo, il mio video da un minuto e mezzo era pronto.

Parliamoci chiaro: tre anni fa gli avvocati non pubblicavano nemmeno un post sui social. Era troppo poco professionale.

Un video? Follia.

Ma forse proprio per quel motivo, il video iniziò a girare, sempre di più. Così tanto che mi portò il mio primo nuovo cliente come avvocato del digitale.

Da allora ne è passato di tempo.

Ora di video ne ho pubblicati a centinaia, ho il canale Telegram su tematiche legali più grande d’Italia e l’anno scorso il mio studio legale ha vinto il premio Boutique d’eccellenza per il diritto della rete. È lo studio legale più giovane ad aver mai vinto questo premio.

Ho trovato la felicità in un compromesso:

Lavoro con aziende che si occupano di marketing e comunicazione grazie alle mie competenze legali.

“La tua carriera è finita” era la frase più gettonata dopo il mio primo video su Linkedin.

Beh, voi sapete com’è andata a finire.

Alessandro

Rimini 2024

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